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11/29/2014

Stalking: conoscerlo e difendersi.

Lo stalking e' un reato che si commette quando si pongono in essere in maniera ripetitiva e costante comportamenti invadenti, di intromissione, di controllo e altresi' quando si minaccia qualcuno costante...mente mediante telefonate, messaggi, appostamenti e ossessivi pedinamenti.

Questi tipi di comportamenti devono suscitare nella vittima un grave stato di timore per la propria salute e la propria sicurezza o per quella di un altro soggetto a lei vicino, tanto da farle cambiare - per sfuggire agli atti persecutori - lo stile di vita quotidiano. Ne consegue che una sola minaccia o un singolo episodio di “tampinamento”, anche se invadente, non sono sufficienti a integrare il reato di atti persecutori: è fondamentale la reiterazione, cioe' il ripetersi nel tempo delle condotte moleste.

Il reato è perseguibile a querela di parte,nel senso che è necessario una formale richiesta da parte della vittima. Il termine per presentare la querela è di 6 mesi decorrenti dall'ultimo atto molesto. E' possibile presentare la querela sia presso la Procura della Repubblica (presente presso ogni Tribunale), sia presso gli altri organi di pubblica sicurezza (Polizia, Carabinieri ).

In alcuni casi, tuttavia, il reato di stalking è perseguibile d'ufficio, cioe' non e' necessario che la vittima richieda espressamente la punizione del molestatore ma è sufficiente che gli organi inquirenti ne vengano comunque a conoscenza. I casi in cui è prevista la perseguibilità d'ufficio sono i seguenti:
- quando la vittima è un minore;
- quando la vittima è una persona disabile;
- quando gli atti persecutori sono strettamente connessi ad un altro reato perseguibile d'ufficio (è il caso in cui lo stalking è collegato con altri comportamenti puniti dalla legge penale per i quali la punizione del colpevole non necessita della querela. Si pensi, ad esempio, al caso in cui agli atti persecutori si aggiunga il reato di atti osceni oppure il reato di lesioni dolose da cui derivi una malattia superiore ai venti giorni).

Per il reato di stalking e' previsto il carcere da 6 mesi a 4 anni.
La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso in cui a commettere gli atti persecutori sia:
- il coniuge della vittima legalmente separato o divorziato;
- una persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa (ad esempio l'ex partner).
La pena è ulteriormente aumentata fino alla metà nel caso in cui il fatto sia commesso mediante l'uso di armi o da una persona che abbia alterato in qualsiasi modo le proprie sembianze esteriori in modo tale da rendersi difficilmente riconoscibile oppure, infine, il fatto sia stato commesso a danno di:
- un minore;
- una donna in stato di gravidanza;
- una persona disabile (cioe' nei confronti di una persona che presenti una minorazione fisica, psichica o sensoriale).

Sono previste delle misure cautelari per il reato di stalking.
A chi è sottoposto ad indagine per il reato di stalking è possibile applicare la custodia cautelare in carcere. Tuttavia, da poco è stata introdotta una nuova misura a tutela della vittima del reato di stalking: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Con tale provvedimento il Giudice ordina all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati o di mantenere una certa distanza dai luoghi frequentati dalla persona offesa.


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